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17 Giugno 2022

Il Tar Lazio “boccia” il decreto variazione prezzi relativo al primo semestre 2021

Il Tar Lazio “boccia” il decreto variazione prezzi relativo al primo semestre 2021

Il Tar Lazio, sez. III, con sentenza n. 7215 del 3 giugno 2022, ha dichiarato l’illegittimità del Decreto del MIMS dell’11 novembre 2021 recante la “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Il ricorso è stato proposto da ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili – per la contraddittorietà e irragionevolezza dei dati, relativi a 15 materiali da costruzione, trasmessi dalle tre fonti istituzionali (Provveditorati Interregionali, Unioncamere e Istat) e riportati nel Decreto del MIMS.

Esaminando la questione nel merito il Tar delinea, in via preliminare, il contesto normativo di riferimento.

Il DL 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito con Legge 106/2021, all’articolo 1-septies ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinaria legato agli incrementi di prezzo, dei materiali di costruzione più significativi, registrati nel periodo dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021; si procede alla compensazione solo per variazioni eccedenti l’8 per cento, se riferite esclusivamente all’anno 2021, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, se riferite a più anni.

Con decreto dell’11 novembre 2021, il MIMS ha quindi provveduto alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Nel giudizio in esame ANCE contesta la metodologia seguita per la rilevazione degli incrementi e l’attendibilità dei dati emersi con riguardo a 15 materiali da costruzione oggetto di rilevazione.

La ricorrente contesta, inoltre, la carenza dell’istruttoria condotta e il disallineamento tra i risultati della rilevazione e gli incrementi di prezzo reali rilevati sul mercato.

Secondo i giudici di primo grado, dall’esame dei dati rilevati dai Provveditorati Interregionali e dalle Camere di Commercio emergono esorbitanti e ingiustificate differenze idonee a minare l’attendibilità delle rilevazioni stesse. Per alcuni materiali, come il n.5 (lamiere in acciaio corten), n. 7 (nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali anche zincati) e n. 54 (fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato), il disallineamento tra la media prezzi rilevata dai due istituti risulta così ampia da rendere evidente la presenza di anomalie nel reperimento e nell’elaborazione dei dati stessi.

Anche l’esame dei dati offerti dai singoli Provveditorati Interregionali evidenzia rilevanti disallineamenti. Pur ritenendo che i differenti contesti territoriali incidano sui predetti incrementi, il range di variazioni rilevate nelle diverse Regioni appare evidentemente anomalo. Tali anomalie emergono, ad esempio, con riguardo al legname abete (voce n. 53) il cui incremento di prezzo è stato stimato dal Provveditorato per la Liguria nella misura del 166,67 %, dal Provveditorato per il Piemonte/Valle d’Aosta nella misura del 1,36 %, mentre il Provveditorato per l’Emilia Romagna non ha registrato alcuna variazione di prezzo.

Di fronte a simili incongruenze il Ministero si è limitato alla mera acquisizione del dato anziché opportunamente attivarsi per verificare in maniera approfondita la causa di tali anomalie e apportare i necessari correttivi.

A fronte di quanto sin ora esposto, il TAR Lazio accoglie il ricorso di ANCE, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni mosse all’operato del MIMS, caratterizzato da criticità sul reperimento dei dati e sulla loro gestione, tali da minare l’attendibilità delle rilevazioni e la rispondenza ai reali aumenti di prezzo registrati sul mercato.

Con la declaratoria di illegittimità del Decreto, il Tar Lazio impone inoltre al Ministero di attivare una nuova istruttoria volta ad affinare le rilevazioni condotte e ad approntare eventuali opportuni correttivi.

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