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12 Luglio 2024
Transizione 5.0: al via il nuovo credito di imposta
A distanza di quattro mesi dalla pubblicazione del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024, è stato approvato – a seguito di un lungo confronto tra il Ministero delle Imprese del Made in Italy (MIMIT), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e la Commissione Europea – l’attesissimo Decreto Attuativo che disciplinerà nel dettaglio le norme applicative del nuovo Piano Transizione 5.0.
La “Transizione 5.0” rappresenta un’evoluzione della strategia industriale italiana che mira ad integrare le nuove tecnologie digitali con le esigenze in materia di sostenibilità ambientale e sociale.
Diverse sono le novità introdotte nel Decreto Attuativo. Di seguito se ne riportano le principali:
Innanzitutto, è stato chiarito l’arco temporale dei progetti agevolabili, ossia quelli avviati a partire dal 01.01.2024 e completati entro e non oltre il 31.12.2025.
Per quanto concerne la data di avvio, bisognerà considerare il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Sul fronte del completamento, invece, bisognerà considerare la data di effettuazione dell’ultimo investimento.
Un’altra novità riguarda il ruolo dell’Agenzia delle Entrate.
Da un lato infatti è stato eliminato il comma che salvaguardava i controlli, le verifiche e i conseguenti provvedimenti gestiti dall’Agenzia stessa, prevedendo quindi come unico Ente di controllo il GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Dall’altro, si specifica che l’Agenzia trasmetterà al MIMIT l’elenco delle imprese che hanno utilizzato il credito di imposta, specificandone anche i relativi importi.
Vengono inoltre chiariti i documenti che l’impresa dovrà inviare al GSE dopo il completamento del progetto di innovazione, comunque entro il 28.02.2026.
Questi documenti includono: la comunicazione di completamento dell’investimento, la certificazione “ex post” riguardante il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico rispetto a quanto dichiarato all’inizio del progetto, l’attestazione relativa alla perizia tecnica asseverata sulle caratteristiche dei beni strumentali acquistati e la certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
Il Decreto, inoltre, specifica che, per garantire il rispetto del principio DNSH (ovvero di non recare danno significativo all’ambiente), non saranno considerati ammissibili i progetti destinati a:
i) attività direttamente collegate all’impiego di combustibili fossili;
ii) attività che generano emissioni di gas a effetto serra;
iii) attività legate a inceneritori nonché a impianti di trattamento meccanico biologico e discariche di rifiuti;
iv) attività in cui i processi produttivi generano alte dosi di sostanze inquinanti e rifiuti speciali pericolosi.
E ancora, sul tema dell’energia rinnovabile, il Decreto chiarisce che le spese ammissibili includono – oltre ai moduli fotovoltaici e ai sistemi di stoccaggio già menzionati nel precedente DL – anche i servizi ausiliari e i trasformatori.
Il Decreto altresì chiarisce che tutti gli aspetti relativi al dimensionamento degli impianti tramite specifici Allegati.
Infine, viene riportato l’elenco delle attività formative ammesse, suddivise in due sezioni: una dedicata alla formazione su aspetti legati alla transizione green e l’altra focalizzata sulla transizione digitale.
Per quanto riguarda i prossimi passi, prima della pubblicazione del provvedimento sul sito del MIMIT con avviso sulla Gazzetta ufficiale, è necessario l’esame e l’approvazione da parte della Corte dei Conti.
L’obiettivo, secondo le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è l’operatività della Misura entro la metà di agosto.
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