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29 Marzo 2024
L’iscrizione nella cd. white list prefettizia è un requisito obbligatorio di partecipazione?
Il Tar Piemonte, con la Sentenza n. 299/2024, ha evidenziato la legittimità dell’esclusione di un operatore economico che non risultava iscritto nella relativa white list di competenza e che, peraltro, non aveva presentato la domanda di iscrizione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte.
Il caso oggetto di disamina concerneva l’affidamento di un contratto misto di concessione del servizio di gestione globale di una casa di riposo.
Il Tribunale nel decidere la questione ha abbracciato l’orientamento consolidatosi nel tempo, secondo il quale l’iscrizione dell’impresa nella cd. white list prefettizia è un requisito obbligatorio di partecipazione alle gare (cfr. TAR Cagliari, sez. II, 20 aprile 2022, n. 259; TAR Piemonte, sez. I, 4 gennaio 2019, n. 19; TAR Lazio, Roma, sez. II, 28.02.2023, n. 3385) e, come tale, “eterointegrabile”, in caso di lacuna, nella lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1412.2022, n. 10935; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 6 ottobre 2022, n. 8558; Consiglio di Stato, sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903).
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È evidente, quindi, come tale orientamento interpreta l’iscrizione come requisito generale riguardante la moralità professionale.
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Nel caso di specie, inoltre, il disciplinare di gara aveva espressamente qualificato l’iscrizione alle white list come requisito di partecipazione.
E vieppiù, nei documenti di gara, era altresì richiesta l’autodichiarazione di essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione agli elenchi prefettizi.
Il TAR, a proposito dell’iscrizione, ha affermato che non poteva ritenersi idonea l’istanza presentata, dalla medesima società, nel 2017, nonostante riguardasse l’attività principale di “assistenza residenziale per anziani e disabili (e gestione di residenze per anziani e disabili in strutture autorizzate) nonché servizi socio assistenziali ed educativi svolti presso strutture non proprie e servizi socio-assistenziali ed educativi svolti a domicilio”, tenuto conto peraltro che era stata risolta con un provvedimento formale di “ non luogo a provvedere”.
Nella sentenza si legge che la Stazione Appaltante ha escluso la società ricorrente “in quanto il concorrente non è iscritto né ha presentato domanda di iscrizione, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, negli elenchi istituiti presso la competente Prefettura (art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, d.P.C.M. del 18 aprile 2013 (c.d. white list) per l’attività di ristorazione, non dimostrando pertanto il possesso, alla data di presentazione dell’offerta, del requisito generale di partecipazione richiesto al punto 7.4. del disciplinare di gara”.
Giova a tal proposito evidenziare che l’attività di “ristorazione” è stata inserita nell’elenco delle attività sensibili di cui all’art. 1, comma 53, l. 190/2012 soltanto con l’art. 4 bis, comma 1, lett. b) del D.L. 8.4.2020, n. 23, conv. in l. 5.6.2020, n. 40, che espressamente prevede “sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: […] i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering” e che la relativa iscrizione ha validità annuale, come sancito all’ art. 2 D.P.C.M. 18 aprile 2013.
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