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04 Luglio 2025
Contestata scelta del criterio di aggiudicazione e interesse ad agire

Il Tribunale Amministrativo per la Toscana, sez. III, con sentenza n. 1094 del 19.06.2025, si esprime sulla possibilità di procedere all’impugnazione immediata della gara in caso di contestata scelta del criterio di aggiudicazione.
La ricorrente impugna la determina con cui la stazione appaltante ha indetto una procedura aperta, suddivisa in n. 52 lotti, per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici.
In particolare, la ricorrente ha impugnato la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara, capitolato tecnico) del solo lotto n. 46, nella parte in cui la stazione appaltante ha scelto di utilizzare il criterio del prezzo più basso, in ragione del dichiarato carattere standardizzato della fornitura, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d. lgs. n. 36/2023.
L’adozione del criterio del prezzo più basso determinerebbe, secondo la ricorrente, una immediata lesione dell’interesse all’utile partecipazione alla procedura di gara, in ragione del falso presupposto che i dispositivi medici in oggetto possano essere considerati come fornitura con caratteristiche standardizzate. Tale lesione legittimerebbe la ricorrente all’impugnazione immediata della documentazione di gara.
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che seguono.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4 del 26 aprile 2018, proprio con riferimento alla questione dell’immediata impugnabilità delle clausole di scelta del criterio di aggiudicazione, ha enunciato il seguente principio di diritto: “le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura.”
In particolare, trovandosi in uno stato iniziale ed embrionale della procedura, non vi sarebbe né prova né indizio della circostanza che l’impugnante certamente non sarebbe prescelto quale aggiudicatario. Diversamente, si imporrebbe all’offerente di impugnare il bando sulla base di una futura ed ipotetica lesione, al fine di tutelare un interesse (quello strumentale alla riedizione della gara), certamente subordinato rispetto all’interesse primario (quello all’aggiudicazione), del quale non sarebbe certa la non realizzabilità.
Pertanto, considerato che la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla gara in esame, essa è titolare dell’interesse legittimo pretensivo all’aggiudicazione; tuttavia, difetta, nel caso di specie, l’interesse ad agire, perché la lesione del predetto interesse all’aggiudicazione della gara non è attuale ed è solo potenziale ed eventuale.
Secondo i giudici di primo grado, quindi, finché non si verifica la lesione dell’interesse finale all’aggiudicazione non sussiste l’interesse strumentale alla riedizione della gara.
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