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08 Novembre 2024
Gli accordi di collaborazione per il perseguimento dei principi di risultato e della fiducia
Il correttivo al Codice degli Appalti prevede l’inserimento dell’art. 82- bis disciplinante l’ “Accordo di collaborazione”.
Tale norma statuisce che le Stazioni Appaltanti possano inserire nei documenti di gara anche lo schema di un accordo di collaborazione pluriennale con cui le parti coinvolte nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, si accordano sulle attività di collaborazione reciproca, per il raggiungimento del principio del risultato di cui all’articolo 1 del Codice.
Tanto premesso, con siffatto strumento (sicuramente deflattivo del contenzioso), le parti si impegnano “mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti“ a prevenire e a ridurre i rischi e a risolvere le controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo.
Lo schema di accordo andrà redatto seguendo i canoni previsti all’Allegato II-6-bis, in cui sono indicati, partendo dall’oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, conformemente al principio della fiducia di cui all’articolo 2.
Si potranno peraltro prevedere eventuali premialità per la realizzazione dei medesimi obiettivi.
Orbene, nella fase di aggiudicazione, la Stazione Appaltante dovrà sottoporre l’accordo di collaborazione all’appaltatore e alle altre parti “coinvolte in misura significativa”, come previsto all’ articolo 2 dell’Allegato II-6 bis.
Giova peraltro evidenziare che l’accordo deve anche disciplinare le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell’esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.
Infine, il nuovo articolo 82 – bis dà indicazioni anche in merito al monitoraggio di tali accordi.
Più precisamente, il comma 4 precisa che le Stazioni Appaltanti debbano comunicare alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici ex articolo 223, comma 10 del Codice gli accordi di collaborazione stipulati a seguito dell’aggiudicazione.
A sua volta, Il Servizio Contratti Pubblici riporta periodicamente alla Cabina di regia, di cui all’articolo 221 del Codice, i risultati ottenuti nella fase di esecuzione attraverso l’accordo di collaborazione.
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