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09 Dicembre 2022

Nuovo decreto Criteri ambientali minimi Eventi

Nuovo decreto Criteri ambientali minimi Eventi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 19 ottobre 2022 riportante i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il decreto , in adesione al PNRR – Riforma 3.1 “Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali”, entrerà in vigore il 17 dicembre 2022 e definisce i Criteri Ambientali Minimi per gli eventi, affrontando aspetti ambientali, etici e sociali associati al ciclo di vita dei servizi di organizzazione e gestione degli stessi.

I Criteri rispondono al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con decreto del 11 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, nonché in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per “evento” sottoposto a CAM si intende ogni manifestazione, avvenimento, cerimonia o altra iniziativa a carattere culturale, artistico, celebrativo, sportivo, professionale e commerciale.

I Criteri Ambientali Minimi per gli eventi affrontano aspetti ambientali, etici e sociali associati al ciclo di vita dei servizi di organizzazione e gestione degli stessi.

L’attuazione dei CAM mira a ridurre gli impatti ambientali del settore e a promuovere la diffusione di buone pratiche di accessibilità e inclusione, il rispetto delle condizioni di lavoro dignitose nonché della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, favorendo, nella Pubblica Amministrazione, lo sviluppo della cultura alla sostenibilità declinata a tutto tondo, rafforzandone le competenze in materia.

Dall’analisi delle pressioni ambientali e sociali generate durante il processo di realizzazione di un evento – organizzazione, realizzazione e post-evento –  si sono definiti i requisiti di sostenibilità da applicare a tutte le fasi che interessano le manifestazioni nelle diverse modalità di svolgimento (indoor, outdoor, fisse, itineranti, spot, continuative).

Ai sensi dell’articolo 34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti) i CAM sono obbligatori negli eventi soggetti a procedura di gara pubblica; le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM sono inserite anche nel caso di affidamenti non rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, compresi gli affidamenti in house, al fine di rispondere ai principi di tutela ambientale ed efficienza energetica di cui all’articolo 4 dello stesso Codice dei contratti pubblici, da leggersi in combinato disposto con l’articolo 34 che disciplina l’attuazione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Tra gli eventi a cui si applicano i CAM rientrano gli eventi culturali, le manifestazioni artistiche, le rievocazioni storiche, gli eventi enogastronomici, le rassegne e festival musicali, teatrali, cinematografici, le mostre ed esposizioni, gli eventi sportivi, i convegni, le conferenze, i seminari, i fiere.

Questi i principali obiettivi ambientali perseguiti dai CAM:

  • fornire un positivo contributo per il contrasto ai cambiamenti climatici riducendo i consumi energetici e le emissioni di CO2 attraverso la promozione dell’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili e di soluzioni progettuali e tecnologiche ad alta efficienza energetica per la climatizzazione, l’illuminazione e la proiezione audiovisiva, nonché incentivando misure di mobilità sostenibile per raggiungere l’evento e nella logistica per la sua organizzazione;
  • prevenire la produzione dei rifiuti attraverso l’impiego di beni riutilizzabili (allestimenti, contenitori per la somministrazione di cibo e bevande, ecc.), la riduzione di tutti gli imballaggi, l’applicazione di misure che contrastano lo spreco alimentare, ecc.;
  • sostenere modelli di economia circolare nella produzione di beni e nell’erogazione di servizi attraverso l’approvvigionamento di manufatti durevoli, riparabili, riutilizzabili, con contenuto di riciclato e riciclabili, anche ai sensi della recente proposta di Regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (COM 142 del 30 marzo 2022), l’impiego efficiente delle risorse naturali e la corretta gestione del fine vita di tutti materiali;
  • promuovere tecniche di coltivazione conservative e prodotti a ridotto impatto ambientale (prodotti in possesso di etichette ambientali di tipo I, conformi alla norma UNI EN ISO14024);
  • sensibilizzare e diffondere consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale fra tutti i soggetti coinvolti dall’evento: fruitori dell’evento, personale impiegato, fornitori e comunità locali;
  • apportare benefici economici e positive ricadute sociali ai territori ospitanti l’evento.

Nel decreto, al fine di perseguire detti obiettivi, vengono previste 23 clausole contrattuali che dovranno essere inserite nei documenti di gara.

Tra questi, il primo è sicuramente degno di attenzione poiché prevede la nomina di un Responsabile in materia di sostenibilità col compito di sovrintendere all’attuazione di tutte le azioni di sostenibilità previste dal CAM medesimo.

Inoltre, nell’ambito sociale, in tale documento, in coerenza con le Direttive europee sugli appalti pubblici 2014/24/UE (all’articolo 42, paragrafo 1) e 2014/25/UE (e all’articolo 60, paragrafo 1), nonché con gli indirizzi unionali contenuti nella Comunicazione della Commissione europea (2021) 3573 «Acquisti sociali — Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)», sono stati inseriti requisiti di accessibilità obbligatori che assicurano che i prodotti e i servizi impiegati negli eventi che adottano i CAM siano progettati e realizzati in maniera tale da massimizzare il loro uso prevedibile anche da parte di persone con disabilità.

Gli eventi, dunque, a maggior ragione se organizzati da o con il contributo di enti pubblici, devono essere concepiti e realizzati in modo accessibile, inclusivo e non discriminante tenendo in considerazione le esigenze di tutte le persone, a prescindere dall’età, genere, provenienza etnico-culturale-religiosa, condizione psico-sociale, abilità o disabilità secondo l’ approccio che ponga alla base delle scelte la “Progettazione Universale” (Universal Design)1così come definita nella Convenzione delle Nazioni Unite.

Infine, sono stati previsti 13 criteri premianti inerenti aspetti sia sociali – come ad esempio la previsione di aree “baby friendly” – e ambientali – come ad esempio “adozione di sistema di gestione ambientale o per la sostenibilità degli eventi” o “valorizzazione del territorio”.

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