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31 Gennaio 2025

La verifica preventiva dell’interesse archeologico a seguito del Correttivo

La verifica preventiva dell’interesse archeologico a seguito del Correttivo

Il Correttivo ha modificato l’art. 41 comma 4 del Codice prevedendo che per gli appalti di lavori, aventi ad oggetto aree di interesse archeologico, la verifica preventiva dell’interesse archeologico si svolga con le modalità dettagliate all’allegato I.8.

È evidente la semplificazione attuata dal Correttivo che rimanda ad un allegato ad hoc la descrizione delle attività operative, procedurali e tecniche.

Tale modifica è da ricollegare alle annose questioni emerse in tema di verifica preventiva dell’interesse archeologico, precisamente ai casi in cui la Soprintendenza prevede che la Committente debba eseguire dei saggi preventivi, conformemente a quanto stabilito nell’art. 28 comma 4 del D.Lgs. n. 42 del 2024.

Il Correttivo ha parallelamente modificato anche l’allegato I.8 in cui è descritta l’articolazione delle fasi in cui concretizza la procedura.

Il procedimento consta di due fasi ben definite: la prima fase, descritta all’art. 1, commi da 2 a 6, dell’allegato I.8 e la seconda fase che è peraltro eventuale.

Come indicato nell’allegato, nella prima fase,  le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono, al soprintendente territorialmente competente, copia del progetto di fattibilità dell’intervento o  uno stralcio, gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, le ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Nell’assemblaggio dei documenti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono coadiuvati dai  dipartimenti archeologici delle università, dai soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.

Giova precisare che la trasmissione della documentazione su indicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

Per quanto concerne la fase due, l’eventualità della stessa è connessa al fatto che,  a seguito della conclusione della prima, potrebbe risultare non necessario procedere alla verifica preventiva dell’interesse archeologico delle aree.

Tale ultima parte della procedura, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, è realizzata previa redazione di un progetto dettagliato per le indagini archeologiche, come richiesto dall’articolo 16 dell’allegato II.18: il progetto deve contenere la  previsione  delle indagini indicate e la descrizione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità.

La seconda e ultima fase della deve inoltre concludersi perentoriamente entro 90 giorni dall’avvio delle indagini e l’atto finale è rappresentato dalla relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.

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