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15 Aprile 2022

Revisione dei prezzi negli appalti di forniture e servizi: aggiornato il bando tipo anac 1/2021

Revisione dei prezzi negli appalti di forniture e servizi: aggiornato il bando tipo anac 1/2021

L’ Anac ha aggiornato il Bando Tipo n.1/2021 con delibera n. 154 del 16 marzo 2022, recependo così l’obbligo normativo di inserire, nella documentazione iniziale di gara, clausole di revisione dei prezzi; si auspica, tuttavia, un futuro intervento legislativo volto a disciplinare puntualmente le modalità di applicazione di tali clausole.

L’art. 29 del DL 4/2022 (Decreto sostegni-ter), convertito in Legge n. 25/2022, prevede che, fino al 31 dicembre 2023, sia obbligatorio l’inserimento, nei documenti iniziali di gara, di clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo co. 1 lett.a) in relazione ai contratti di lavori e a quelli di forniture e servizi stipulati dai soggetti aggregatori.

Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono trovare applicazione, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Tali clausole non devono però apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro.

A differenza delle clausole di revisione dei prezzi per appalti di lavori, in caso di contratti pubblici di forniture e servizi non stipulati da soggetti aggregatori, il legislatore non impone vincoli circa le modalità di revisione, lasciando ampia discrezionalità alla stazione appaltante nel determinare le modalità di adempimento di tale onere.

Un’indicazione concreta si rinviene dal paragrafo 3.3 del Bando Tipo n.1/2021, così come aggiornato con delibera Anac n.154/2022. Secondo quanto previsto, la revisione dei prezzi, in aumento e in diminuzione, può essere richiesta dal dodicesimo mese di vigenza del contratto di appalto; pertanto, l’obbligo di inserimento di tali clausole nella documentazione iniziale di gara è previsto solo per appalti di forniture e servizi che abbiano una durata contrattuale superiore a 12 mesi; per il calcolo della durata dell’appalto, nel silenzio dell’Anac, si ritiene vadano ricomprese anche eventuali proroghe/opzioni. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La stazione appaltante dovrà individuare un parametro di riferimento, che può essere rappresentato dai prezzi standard rilevati dall’Anac oppure dagli elenchi dei prezzi rilevati dall’Istat; qualora al bene o al servizio oggetto del contratto non sia collegato un determinato indice Istat, la revisione può essere parametrata all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – al netto dei tabacchi – c.d. FOI.

La stazione appaltante, inoltre, dovrà discrezionalmente determinare la percentuale – di variazione rispetto al prezzo originario – oltre la quale la revisione dei prezzi trova applicazione. A tal proposito giova richiamare l’art. 1 co. 511 della Legge 208/2015 che, per contratti di appalti di forniture e servizi stipulati da soggetti aggregatori, prevede l’adeguamento dei prezzi a fronte di una variazione nel valore dei beni o servizi in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale. Le stazioni appaltanti che non siano soggetti aggregatori possono quindi decidere di applicare comunque tale percentuale, anche al fine di garantire maggior uniformità nella definizione delle clausole di revisione.

In conclusione, seppur il recente intervento dell’Anac può considerarsi di certo utile per la redazione dei disciplinari di gara, si auspica un futuro intervento legislativo con cui, al pari dei contratti pubblici di lavori, vengano determinate chiaramente le modalità di applicazione e inserimento delle clausole di revisione dei prezzi per contratti di appalto di forniture e servizi non stipulati da soggetti aggregatori, al fine non solo di tutelare l’operatore economico ma anche di rendere più semplice per la stazione appaltante la definizione di tali clausole.

Si ricorda, infine, che l’obbligo previsto dal Decreto Sostegni-ter ha carattere provvisorio e che successivamente al 31 dicembre 2023 l’inserimento della clausola di revisione dei prezzi tornerà ad essere facoltativo, salvo ulteriori interventi legislativi tra cui il nuovo codice degli appalti pubblici.

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