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14 Marzo 2025
Accesso agli atti e termine per il ricorso Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1631
La recente sentenza n. 01631/2025 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si inserisce nel quadro giurisprudenziale relativo all’impugnazione degli atti di gara nell’ambito degli appalti pubblici, con particolare riferimento all’interpretazione dei termini di impugnazione.
La vicenda trae origine dall’aggiudicazione, da parte di Invitalia S.p.A., di una gara per il servizio di mappatura di habitat marini di acque profonde, finanziata nell’ambito del PNRR e destinata a ISPRA.
L’appalto, del valore complessivo di oltre 43 milioni di euro, è stato assegnato alla società Next Geosolutions Europe S.p.A., mentre il RTI Fugro Italy S.p.A. si classificava al secondo posto e il RTI Socotec Italia S.r.l. al terzo. Quest’ultima impugnava l’aggiudicazione sostenendo l’illegittimità della procedura, contestando la mancanza di idonei requisiti professionali in capo ai primi due classificati e chiedendo, in via principale, l’annullamento dell’aggiudicazione con il subentro nell’appalto e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente monetario.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dichiarava il ricorso irricevibile per tardività, inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato nel merito. In particolare, il TAR riteneva che il termine per impugnare fosse decorso dalla comunicazione dell’aggiudicazione, avvenuta il 29 aprile 2024, e che l’assenza di un interesse concreto a ricorrere fosse evidente in quanto il secondo classificato era legittimato alla partecipazione. Inoltre, rilevava che l’aggiudicatario disponesse di un project manager con le qualifiche necessarie a ricoprire il ruolo di direttore tecnico.
A seguito dell’impugnazione da parte di Socotec, il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla tardività del ricorso.
Il Consiglio ha stabilito che, in applicazione del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023), il termine di impugnazione decorre non dalla semplice comunicazione dell’aggiudicazione ma dalla messa a disposizione degli atti di gara, avvenuta nel caso di specie il 20 maggio 2024. Di conseguenza, il ricorso di primo grado non era tardivo, come invece aveva erroneamente ritenuto il TAR.
Nel merito, tuttavia, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del giudice di primo grado, rigettando le censure sollevate da Socotec. Ha evidenziato che i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dei servizi tecnici non comportavano l’obbligo generalizzato di nomina di un direttore tecnico, se non nei casi espressamente previsti dalla lex specialis.
Un punto centrale della decisione ha riguardato la distinzione tra requisiti di partecipazione alla gara e requisiti di esecuzione del contratto. Il Consiglio di Stato ha ribadito che, laddove la lex specialis non qualifichi espressamente un determinato requisito come condizione di ammissione alla gara, lo stesso deve essere considerato rilevante solo nella fase di esecuzione del contratto. Questo principio si è rivelato dirimente nel rigettare le doglianze dell’appellante relative alla presunta irregolarità della composizione del gruppo di lavoro presentato dall’aggiudicatario. In particolare, la previsione di specifiche professionalità all’interno del team di lavoro è stata interpretata come un obbligo da verificarsi in fase di esecuzione del contratto e non come una condizione di partecipazione.
Un ulteriore aspetto di rilievo ha riguardato la presunta irregolarità di uno dei professionisti indicati dall’aggiudicatario, che risultava temporaneamente sospeso dall’albo professionale al momento della presentazione dell’offerta. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale circostanza non costituisse motivo di esclusione automatica, in quanto la lex specialis consentiva la sostituzione del personale non idoneo in fase esecutiva, senza che ciò incidesse sulla validità dell’offerta.
In conclusione, la sentenza ha confermato l’impostazione del giudice di primo grado, respingendo l’appello e consolidando alcuni principi chiave in materia di appalti pubblici.
In particolare, precisando come la decorrenza dei termini di impugnazione debba essere individuata nel momento in cui il concorrente ha piena conoscenza degli atti di gara, evitando interpretazioni restrittive che possano pregiudicare il diritto di difesa.
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