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12 Aprile 2024

Costi della manodopera: ancora dubbi interpretativi e incertezze applicative

Costi della manodopera: ancora dubbi interpretativi e incertezze applicative

Il T.A.R. Liguria, sez. I,  con ordinanza n. 54 del 27 marzo 2024 ricostruisce la disciplina prevista dal nuovo Codice per i costi della manodopera, evidenziandone difficoltà interpretative e conseguenti incertezze applicative.

La vicenda origina da una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di barriere stradali.

Il ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione affermando di aver offerto un ribasso complessivo maggiore rispetto a quello del primo in graduatoria, in particolare:

  • il ricorrente ha offerto un ribasso del 9,98% sull’importo dei lavori e indicato un costo della manodopera inferiore a quello individuato dalla stazione appaltante;
  • l’aggiudicatario ha proposto un ribasso dell’11,111% indicando però il medesimo costo della manodopera di cui alla documentazione di gara.

Nel rigettare le pretese della ricorrente, i giudici di primo grado procedono a una disamina della disciplina prevista sia dal disciplinare di gara sia dalla normativa vigente, evidenziandone anche le conseguenti criticità applicative.

In particolare, la lex specialis stabiliva la non ribassabilità dei costi della manodopera al pari di quelli della sicurezza, in linea con quanto testualmente previsto dall’art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023.

La disposizione appena richiamata, tuttavia, mantiene ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il T.A.R. osserva che, secondo un’interpretazione letterale della nuova disciplina, gli oneri della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante non sarebbero più direttamente ribassabili, come accadeva invece in vigenza del precedente Codice Appalti.

Tuttavia, il concorrente, che abbia costi della manodopera inferiori a quelli indicati nella documentazione di gara, può comunque giovarsi della propria favorevole situazione organizzativa offrendo un maggiore ribasso sull’importo dei lavori o servizi oggetto della commessa (cfr. T.A.R. Calabria, 8 febbraio 2024, n. 119-120).

Diversamente, secondo un’interpretazione esegetica – aderente alla volontà del legislatore – nulla sarebbe mutato rispetto al Codice previgente e, pertanto, il costo della manodopera, seppur indicato separatamente negli atti di gara, continuerebbe a costituire una componente dell’importo complessivo su cui l’operatore applica il ribasso per definire il prezzo contrattuale (cfr. Delibera Anac 15 novembre 2023, n. 528).

Dalle interpretazioni sopra fornite derivano evidenti difficoltà applicative proprio con riguardo alla valutazione dell’offerta economica, in particolare i giudici di primo grado sottolineano che:

  1. secondo la prima opzione ermeneutica, seguita dalla stazione appaltante, non è possibile comprimere in via diretta il costo del lavoro, come ha fatto invece dalla ricorrente;
  2. rimanendo nell’ottica di tale impostazione ed ipotizzando l’attivazione di un soccorso istruttorio, si dovrebbe “trasferire” nell’importo ribassabile relativo ai lavori la diminuzione della voce della manodopera (nel caso di specie il ricorrente supererebbe la soglia di anomalia con esclusione automatica);
  3. comunque, anche accedendo all’opposta tesi dell’identità di disciplina fra vecchio e nuovo codice, l’importo ribassato che ne risulta farebbe comunque superare la soglia di anomalia.

Infine, appare infondata la pretesa della ricorrente di doversi procedere a due separate valutazioni di anomalia dell’offerta, la prima sull’importo dei lavori e la seconda sugli oneri della manodopera, in quanto l’art. 41, comma 14, ultimo periodo fa espressamente riferimento a un ribasso complessivo derivante da una più efficiente organizzazione aziendale, su cui calcolare il punteggio economico.

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