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15 Marzo 2024

Servizi di natura intellettuale e indicazioni costi della manodopera

Servizi di natura intellettuale e indicazioni costi della manodopera

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 1745 del 21.02.2024 ripercorre i tratti distintivi dei servizi di natura intellettuale e la disciplina applicabile in tema di indicazione dei costi della manodopera. 

La vicenda ha origine da una procedura multi-lotto per l’affidamento dei servizi di direttore dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori del sistema portuale di Procida.

Lo studio di ingegneria secondo classificato impugna l’aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), argomentando, tra i vari motivi di ricorso, che la procedura, in relazione alla conformazione del gruppo di lavoro da parte dell’aggiudicatario, richiedeva l’indicazione dei costi della manodopera, pur a fronte di prestazioni di natura intellettuale.

Il T.A.R. per la Campania, sez. I, con sentenza n. 6325/2023 respingeva il ricorso e, con riguardo al motivo sopra indicato, afferma che il servizio oggetto dell’affidamento, avendo natura intellettuale, non richiede l’indicazione di costi della manodopera, a nulla rilevando che lo stesso venga espletato con l’ausilio di collaboratori.

La soccombente il primo grado propone appello al Consiglio di Stato il quale rigetta le pretese avanzate.

Con particolare riguardo al motivo relativo alla natura del servizio e all’indicazione dei costi della manodopera in offerta economica, l’appellante ritiene che i giudici di primo grado non abbiano considerato che la necessità o meno di indicare tali costi debba essere verificata in concreto, in ragione cioè delle modalità di erogazione del servizio prevista dall’aggiudicatario, consistente nell’impiego di due dipendenti per lo svolgimento dell’attività. 

Nel caso di specie, secondo l’appellante, il R.T.P. aveva l’onere di indicare,  ai sensi dell’ articolo 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., i relativi costi della manodopera, al fine di consentire anche la verifica del rispetto dei minimi salariali. Su tale profilo, infatti, il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi, essendosi concentrato solo sulla  natura del servizio di direzione lavori, e non anche sulle relative concrete modalità di espletamento dello stesso da parte dell’aggiudicatario.

Il Consiglio di Stato ritiene le pretese dell’appellante non condivisibili. 

La natura intellettuale o meno del servizio dipende infatti dalle sue oggettive caratteristiche intrinseche, trattandosi di “prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse”. Al contrario, va esclusa la natura intellettuale del servizio in caso di esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’ elaborazione di soluzioni personalizzate, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati.

In conclusione, una volta appurata la natura intellettuale di un servizio, il fatto che lo stesso venga svolto avvalendosi della collaborazione di alcuni addetti non è sufficiente a modificarne la natura (intellettuale) e dunque a rendere necessaria l’indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. (nuovo articolo 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36 del 2023).

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