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09 Settembre 2022
Revisione del corrispettivo prima della stipula del contratto di appalto
Il T.A.R. Milano, Sez. II, con sentenza n. 1343 del 10/06/2022, affronta il tema dell’ammissibilità della revisione dei prezzi offerti in sede di gara prima della sottoscrizione del contratto di appalto.
La vicenda in esame ha ad oggetto una procedura di gara aperta per l’affidamento della fornitura di ausili per disabili. L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, chiede alla stazione appaltante la revisione dei prezzi offerti in gara, a fronte di un loro rilevante e imprevedibile aumento avvenuto dopo la presentazione dell’offerta.
La stazione appaltante rigetta le richieste dell’operatore economico, perché ritenute non conformi alla normativa vigente e dispone quindi la revoca dell’aggiudicazione. Il ricorrente impugna quindi il provvedimento di revoca sostenendo l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante.
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Le pretese della ricorrente non trovano fondamento e vanno quindi respinte.
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Occorre considerare, infatti, che non sussiste alcuna regola o principio a sostegno della richiesta di modificare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, le condizioni economiche a cui lo stesso operatore si vincola nella formulazione dell’offerta.
Le mutate condizioni del mercato che rendano non più remunerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’operatore dalla gara o la non accettazione della stipula, ma non possono supportare la pretesa ad aumentare il corrispettivo senza la riapertura di un nuovo confronto pubblico.
L’istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici, di cui all’art. 106 co 1 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, trova applicazione, infatti, solo in fase di esecuzione del contratto, a tutela di una variazione dei prezzi imprevista e imprevedibile al momento della presentazione dell’offerta. Diversamente, nel caso in cui l’evento imprevisto e imprevedibile si verifichi prima della stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria è tutelata solo con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del contratto, una volta cessata la vincolatività della propria offerta.
Non risultano neppure applicabili gli istituti che regolano le sopravvenienze contrattuali (artt. 1664 e 1647 cod. civ.) i quali, per l’appunto, riguardano la fase di esecuzione del contratto e le alterazioni che possono avvenire nel corso della durata dello stesso e non si riferiscono, invece, ad una fase antecedente alla stipula.
In conclusione, l’istanza di revisione del prezzo formulata dall’impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto non risulta supportata da alcuna previsione legale, in quanto effettuata in un momento in cui, non esistendo ancora un rapporto contrattuale, non è giuridicamente ipotizzabile una revisione del prezzo offerto.
Tale conclusione si pone in linea con i principi che regolano l’evidenza pubblica, tra cui, in particolare, quelli di libera concorrenza e parità di trattamento.
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