• La digitalizzazione dei contratti pubblici (artt. 19, 20, 21 e 23 del D. Lgs. 36/2023)

    Blog

Home   |   Blog   |   La digitalizzazione dei contratti pubblici (artt. 19, 20, 21 e 23 del D. Lgs. 36/2023)


05 Maggio 2023

La digitalizzazione dei contratti pubblici (artt. 19, 20, 21 e 23 del D. Lgs. 36/2023)

La digitalizzazione dei contratti pubblici (artt. 19, 20, 21 e 23 del D. Lgs. 36/2023)

Per realizzare una vera transizione digitale e il rilancio del Paese in tal senso, i contratti pubblici e la inerente digitalizzazione diventano sostanziali. Il cammino della digitalizzazione dei contratti pubblici individuata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conduce alla disponibilità, da parte di ogni stazione appaltante, di una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity.

Difatti, attraverso la pubblicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è stata introdotta la novità della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici stessi.

Le disposizioni della Parte II, del Libro I, del Codice, in linea con il PNRR nonché con le indicazioni contenute nella legge delega (L. 78/2022) mirano all’obiettivo di fondo di digitalizzare l’intera procedura dei contratti pubblici. E ciò, basando la procedura di digitalizzazione sull’acquisizione dei dati nonché sulla creazione di documenti nativi digitali, i quali dovranno essere redatti tramite piattaforme digitali. 

Questo meccanismo consentirà un possibile il confronto dei dati mediante le banche dati esistenti, così da fornire eventualmente un arricchimento degli stessi dati con nuovi elementi emergenti dalle singole procedure.

Trattando l’analisi dell’articolo 19 del nuovo codice, si evidenzia che sono richiamati principi fondamentali che vengono in rilievo con l’attività di digitalizzazione. In particolare, si tratta dei principi di neutralità tecnologica, trasparenza, sicurezza informatica nonché protezione dei dati personali.

Operare in chiave digitale implica anche una piena applicazione del principio once only nei rapporti tra amministrazioni e operatori economici. Con tale sistema di banche dati, ad oggi, le informazioni già nella disponibilità delle amministrazioni, non dovranno essere richieste più volta all’operatore economico, ma saranno fornite una volta sola (once only).

L’articolo 20 del codice dei contratti pubblici disciplina il principio della trasparenza attraverso l’indicazione degli strumenti previsti nell’ordinamento, al fine di assicurare la concreta attuazione del principio stesso.

Il comma 1 del citato articolo 20, in linea con la disciplina generale sulla trasparenza amministrativa, evidenzia che il principio in commento viene assicurato attraverso l’individuazione dei dati, delle informazioni nonché degli atti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale di riferimento.

Tale pubblicazione di dati risponderà unicamente alla finalità di trasparenza e non già a quella di pubblicità legale. A tale proposito è utile ricordare che gli obblighi di pubblicazione che attualmente caratterizzano l’area dei contratti pubblici è di due tipi: 

  • la pubblicità degli atti di gara rivolta a produrre effetti legali, che si realizza con la pubblicazione degli atti nella sezione dei siti istituzionali con funzione di albo pretorio o di albo on line;
  • la pubblicità che viene assicurata nell’ambito della sezione “amministrazione trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni, con lo scopo di informare i cittadini relativamente alle procedure di gara bandite, la tipologia di opere servizi e forniture oggetto delle procedure di gara e i costi degli affidamenti medesimi, al fine di favorire quel controllo diffuso, posto alla base del principio della trasparenza amministrativa.

Il comma 2, sempre del citato articolo 20, dispone il principio secondo cui le comunicazioni e l’interscambio di dati – per le finalità di conoscenza e di trasparenza – avvengano nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni.

L’obiettivo è quello di assicurare una semplificazione degli adempimenti in capo alle amministrazioni, le quali si trovano a dover comunicare dati per arricchire i contenuti delle banche dati detenute da altri soggetti pubblici nonché a pubblicare le stesse informazioni sul proprio sito istituzionale e ciò, per altre e diverse finalità.

L’articolo 21 del nuovo codice chiarisce le singole fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Il comma 1 indica le varie fasi da intendersi come le attività riguardanti le procedure di gara fino a includere quelle conclusive del contratto e come appresso elencate: 

– la programmazione;

– la progettazione;

– la pubblicazione;

– l’avvio della procedura;

– l’affidamento;

– la fase di esecuzione del contratto.

L’obiettivo della disposizione è di cristallizzare le varie fasi di una procedura di gara, rendendole conoscibili a tutti e riconducibili attraverso un numero identificativo iniziale assegnato alla singola procedura, avviata con il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di gara (CIG).

I commi 2 e 3, dell’articolo 20, precisano che tutte le attività svolte e riguardanti l’intero ciclo di vita dei contratti devono essere espletate mediante utilizzo di piattaforme e servizi interoperabili in modo da consentire la produzione di dati e lo scambio degli stessi tra banche dati.

Peraltro, viene introdotta la regola generale per cui sia le stazioni appaltanti, che gli operatori economici dovranno relazionarsi ed operare digitalmente attraverso sistemi digitali.

L’articolo 23, disciplina la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), quale infrastruttura tecnologica portante dell’ecosistema nazionale di e-procurement e i primi due commi sono dedicati alle sezioni ivi contenute. 

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici, già prevista dall’ art. 213, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall’articolo 62-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, è volta a garantire “l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione”.

Il comma 3, dell’articolo 23, specifica che la banca dati nazionale dei contratti pubblici ha accesso, tramite interoperabilità, a tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, al fine di garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara.

Viene anche determinato che l’ANAC possa individuare, con proprio provvedimento, le informazioni e i dati che le stazioni appaltanti dovranno rendere disponibili sulla banca dati e che la stessa Autorità individui i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati dovranno garantire l’integrazione con i servizi infrastrutturali abilitanti l’ecosistema di e-procurement.

Tale integrazione sarà realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC.

Infine, al comma 6 dell’articolo 23, è previsto come l’ANAC debba rendere disponibili per i sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Ti è piaciuto questo articolo?