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17 Luglio 2026
Oneri della sicurezza e verifica di anomalia dell’offerta: il Consiglio di Stato ribadisce il divieto di compensazione tra le voci di costo

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 5371 del 6 luglio 2026, si è pronunciato su uno dei profili più delicati della verifica di anomalia dell’offerta, chiarendo i limiti entro i quali gli operatori economici possono giustificare la sostenibilità economica delle proprie proposte.
La controversia riguardava la corretta imputazione degli oneri della sicurezza aziendale nell’ambito della valutazione di congruità dell’offerta economica.
Nel corso del giudizio è emerso che l’operatore economico aveva giustificato alcuni squilibri presenti nell’offerta facendo riferimento alle somme destinate agli oneri della sicurezza, ritenendole idonee a compensare altre voci di costo.
Il Consiglio di Stato ha escluso la legittimità di tale impostazione, ribadendo che gli oneri della sicurezza costituiscono una componente autonoma dell’offerta economica, destinata esclusivamente a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione dell’appalto.
Secondo il Collegio, tali importi non possono essere utilizzati per riequilibrare altre componenti economiche dell’offerta né per compensare eventuali sottostime relative ai costi della manodopera o ad altre voci di spesa.
La sentenza richiama i principi posti dal d.lgs. n. 36/2023, sottolineando come la separata indicazione degli oneri della sicurezza risponda all’esigenza di garantire trasparenza, affidabilità e reale sostenibilità dell’offerta presentata in gara.
Il Consiglio di Stato evidenzia, inoltre, che la verifica di anomalia deve essere svolta dalla stazione appaltante attraverso una valutazione complessiva dell’offerta, fondata su un’istruttoria puntuale e adeguatamente motivata. Tale verifica non può tradursi in un mero controllo formale dei valori economici dichiarati, ma deve accertare che tutte le componenti dell’offerta risultino coerenti tra loro e compatibili con la corretta esecuzione del contratto.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela della sicurezza nei contratti pubblici, confermando che gli oneri destinati a tale finalità non possono essere oggetto di compensazioni contabili o di operazioni idonee ad alterarne la funzione.
Per le stazioni appaltanti, la decisione rappresenta un’importante indicazione operativa nella fase di verifica delle offerte anormalmente basse, imponendo un controllo particolarmente rigoroso sulla corretta imputazione dei costi della sicurezza.
Per gli operatori economici, invece, la sentenza conferma la necessità di predisporre offerte economicamente sostenibili e coerenti con la disciplina del Codice dei contratti pubblici, evitando che gli importi destinati alla tutela dei lavoratori vengano impiegati per giustificare carenze relative ad altre componenti dell’offerta.
La decisione conferma, infine, come la giurisprudenza amministrativa continui a valorizzare i principi di trasparenza, correttezza e affidabilità delle procedure di gara, ribadendo che la tutela della sicurezza sul lavoro costituisce un interesse pubblico primario che non può essere sacrificato da esigenze di carattere esclusivamente economico.
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