• Il TAR Sardegna conferma la rigidità dell’art. 94, co. 6, D.lgs. 36/2023

    Blog

Home   |   Blog   |   Il TAR Sardegna conferma la rigidità dell’art. 94, co. 6, D.lgs. 36/2023


07 Novembre 2025

Il TAR Sardegna conferma la rigidità dell’art. 94, co. 6, D.lgs. 36/2023

Il TAR Sardegna conferma la rigidità dell’art. 94, co. 6, D.lgs. 36/2023

Con la sentenza n. 962 del 2025, il TAR Sardegna ha affrontato un tema di crescente rilievo nella giurisprudenza sugli appalti pubblici: l’applicazione delle cause di esclusione automatica previste dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) in materia di irregolarità fiscali, chiarendo l’interpretazione della nozione di “violazioni gravi definitivamente accertate” e il rapporto con gli strumenti di rateizzazione e con la disciplina della crisi d’impresa.

La pronuncia trae origine dal ricorso proposto dal RTI KSM S.p.A. – Security.it contro la Regione Sardegna, stazione appaltante della gara per i servizi di vigilanza armata (lotti 4, 5, 10 e 11). L’aggiudicazione in favore del raggruppamento era stata annullata in autotutela a seguito dell’emersione di irregolarità fiscali in capo a entrambe le società componenti.

La ricorrente sosteneva che la violazione TARI contestata non fosse “definitivamente accertata” poiché l’avviso di accertamento del 2021 non era stato validamente notificato.

Il Collegio opera una ricostruzione sistematica del combinato disposto tra art. 94, co. 6 e Allegato II.10 del Codice, chiarendo che: “Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione”.

Richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 3414/2024 e n. 16098/2018), il TAR sottolinea che la richiesta di rateizzazione implica la piena conoscenza dell’avviso di accertamento, anche se formalmente notificato in modo irregolare.

La Security.it, infatti, aveva chiesto la rateizzazione del debito il 18 luglio 2024, comportamento ritenuto “incompatibile con la volontà di eccepire l’inesistenza della notifica” e sufficiente a determinare la cristallizzazione del debito tributario.

Ne consegue che, al momento dell’aggiudicazione, la violazione risultava “definitivamente accertata”, con conseguente applicazione automatica della causa di esclusione ex art. 94, co. 6.

 

Il TAR valorizza inoltre l’orientamento secondo cui la rateizzazione non incide sulla natura del debito, né sospende i termini per l’impugnazione dell’atto impositivo (TAR Puglia, n. 788/2025; Cons. Stato, V, n. 7378/2024). Pertanto, la conoscenza dell’atto e l’inerzia successiva rendono definitiva la violazione anche in assenza di una notifica perfetta.

Il TAR richiama inoltre la sentenza n. 138/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione, ritenendo non irragionevole la soglia di 5.000 euro quale indice di gravità della violazione.

Con il terzo motivo, il RTI aveva contestato la valutazione di inaffidabilità della mandataria, ritenendo errato il calcolo della soglia di gravità (10 % del valore dell’appalto) e carente la motivazione dell’Amministrazione.

Il TAR chiarisce che, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato II.10, in caso di raggruppamenti temporanei, la soglia del 10 % va rapportata alla quota di partecipazione del singolo operatore e non al valore complessivo del lotto.

Nel caso della mandataria, tale valore superava ampiamente i 3,9 milioni di euro, mentre le violazioni riscontrate ammontavano a oltre 7,4 milioni, con ulteriori inadempimenti legati alla decadenza da piani di rateizzazione e a un debito fiscale complessivo di oltre 30 milioni.

Il TAR riconosce quindi la piena legittimità del giudizio di inaffidabilità espresso dalla Regione Sardegna, fondato sulla decadenza da precedenti accordi fiscali e sulla mancata comunicazione delle irregolarità.

Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7/2024, il Collegio ribadisce che i requisiti generali devono sussistere continuativamente dalla presentazione dell’offerta sino all’esecuzione del contratto, pena la legittima esclusione.

Trattandosi di discrezionalità tecnica, il sindacato giurisdizionale è limitato ai profili di manifesta irragionevolezza, non riscontrati nel caso di specie.

In prospettiva, il TAR ribadisce che la compliance fiscale non è più un requisito formale ma un vero indicatore di meritevolezza contrattuale, destinato a incidere in modo sempre più determinante nella selezione degli operatori economici.

Ti è piaciuto questo articolo?