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10 Gennaio 2025

Il Correttivo modifica l’art. 41: l’equo compenso e le altre novità

Il Correttivo modifica l’art. 41: l’equo compenso e le altre novità

Il Correttivo al D.Lgs. n. 36/2023 ha modificato la disciplina  contenuta nell’art. 41, rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”.

Tra le novità di maggior rilievo si annovera innanzitutto l’introduzione del comma 5 bis, sulla scorta del quale viene demandata alla Stazione Appaltante la possibilità di affidare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla base del solo PFTE, costituito almeno dagli elaborati di cui all’art. 6 comma 8 bis dell’allegato I.7.

Tale disposizione non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.

Infine, la norma prevede anche che l’esecuzione dei suindicati interventi possa avvenire anche a prescindere dalla redazione e approvazione del relativo progetto esecutivo.

È stato altresì modificato il comma 15 dell’articolo 41. In particolare, è stato eliminato il secondo periodo di tale comma, in cui si faceva espresso riferimento all’uso dei corrispettivi per l’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura. Al posto di questo periodo è stato introdotto un comma ad hoc ovvero il comma 15 bis, che indica un sistema atto a “mitigare” i ribassi senza tuttavia escluderli.

Più precisamente, fatto salvo l’impiego del criterio del miglior rapporto qualità prezzo, e quindi dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come statuito nell’articolo 108 del Codice, i servizi di ingegneria e architettura devono essere aggiudicati rispettando due criteri:

  1. il 65% dell’importo da porre a base di gara, calcolato seguendo le modalità di cui all’allegato I. 13, è un prezzo fisso.
  2. il restante 35% dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso.

La  norma, peraltro, dispone che il tetto massimo del punteggio economico sia pari massimo al 30%.

La ratio dei suindicati limiti è da ricollegare alla necessità di calmierare gli impatti dei ribassi, a vantaggio della valorizzazione della componente tecnica della progettazione.

Talché da un lato si assiste all’equa remunerazione del progettista e, dall’altro, all’apertura del confronto delle offerte economiche, al fine di ottenere offerte con le migliori condizioni di economicità e qualità.

Giova peraltro evidenziare l’ulteriore modifica introdotta dal Correttivo e cioè quella relativa al metodo di calcolo per la definizione del punteggio economico.

A tal proposito, è stato introdotto l’articolo 2 – bis nell’allegato I.13, a mente del quale, nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000,00 euro, per il calcolo dell’offerta economica, la Stazione Appaltante debba applicare la formula non lineare che assegna il massimo punteggio a tutti i concorrenti che presentano un ribasso superiore alla media dei ribassi offerti.

Al contrario, per gli affidamenti diretti dei servizi di ingegneria e architettura, il comma 15 quater, aggiunto dal Correttivo, stabilisce che i corrispettivi determinati dalla Stazione Appaltante, secondo le modalità dell’Allegato I.13,  possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

Infine, per quanto concerne  l’anomalia, il comma 15 ter  permette l’applicazione delle le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 54 e all’allegato II.2.

È però evidente come questa disposizione mal si attaglia all’articolo 54 che invece limita l’esclusione automatica soltanto agli affidamenti con il criterio del minor prezzo.

Tale norma peraltro non può nemmeno riferirsi agli affidamenti diretti di Servizi di ingegneria e architettura, poiché per essi è espressamente escluso, dall’articolo 54 comma 1, l’impiego del meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte.

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