-
Blog
12 Dicembre 2025
Garanzia fideiussoria: obbligatorietà del formato nativo digitale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II, con sentenza n. 2039 del 01.12.2025, si pronuncia sui requisiti della garanzia fideiussoria provvisoria nelle gare d’appalto, chiarendo che l’obbligo di presentare una polizza in formato nativo digitale non può essere assolto con la mera produzione di una copia scannerizzata firmata digitalmente.
Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, la seconda in graduatoria impugna il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo che l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata presentazione di una polizza fideiussoria in formato nativo digitale, come previsto dall’art. 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria aveva prodotto inizialmente una copia scannerizzata di polizza cartacea con firma olografa e, anche a seguito di soccorso istruttorio, aveva presentato una semplice copia scannerizzata firmata digitalmente, ma mai un documento nativo digitale. Tale irregolarità, secondo la ricorrente, non sarebbe stata sanabile in quanto la polizza rappresenta un elemento essenziale dell’offerta.
Il T.A.R., dopo aver ricostruito il contenuto degli obblighi previsti dall’art. 106 del Codice Appalti e dalla disciplina contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), ha accolto il motivo per le ragioni che seguono.
La normativa di riferimento stabilisce che la garanzia fideiussoria “deve essere emessa e firmata digitalmente”. Il Collegio ha precisato che il termine “emessa digitalmente” si riferisce all’obbligo che il documento sia nativo digitale, ossia un documento elettronico ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p) del C.A.D., e non una copia informatica di documento analogico successivamente scannerizzata.
La ratio dell’obbligo, come evidenziato dalla Relazione illustrativa al Codice Appalti, è quella di “aumentare l’efficienza e la sicurezza del sistema, la riduzione degli oneri amministrativi“, rendendo obbligatorio il formato nativo digitale quando l’operatore economico scelga la garanzia fideiussoria.
Il T.A.R. ha inoltre rilevato che la garanzia provvisoria non costituisce un elemento meramente formale, bensì un elemento afferente all’offerta stessa, sottratto alla possibilità di soccorso istruttorio. La funzione della garanzia è infatti quella di assicurare la serietà e l’affidabilità dell’offerta, costituendo parte essenziale ed integrante della stessa. La presentazione di una polizza non conforme equivale quindi alla sua mancata presentazione.
Il Collegio ha ulteriormente argomentato che un eventuale soccorso istruttorio volto a ottenere una polizza nativa digitale darebbe luogo all’emissione di “una polizza nuova e diversa“, necessariamente successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
In conclusione, secondo i giudici di primo grado, l’obbligo di presentare la polizza fideiussoria in formato nativo digitale costituisce un requisito sostanziale e non sanabile mediante soccorso istruttorio con la produzione di copie scannerizzate, anche se firmate digitalmente.
Ti è piaciuto questo articolo?

