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14 Febbraio 2025

Annullamento dell’aggiudicazione dopo la stipula del contratto

Annullamento dell’aggiudicazione dopo la stipula del contratto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – sez. Reggio Calabria, con sentenza n. 94 del 06.02.2025 si pronuncia a favore dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione anche a seguito della stipula del contratto.

Nell’ambito di una procedura di lavori per la realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti, il ricorrente impugna il provvedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione disposta in suo favore, dopo aver sottoscritto il contratto di appalto.

Adottando tale condotta, la stazione appaltante, secondo il ricorrente,  avrebbe evitato di adempiere alle prescrizioni contrattuali, nonché eluso la disciplina in materia di recesso nei contratti pubblici. Inoltre, la revoca dell’aggiudicazione sarebbe illegittima in quanto non motivata da ragioni connesse alla procedura di gara ma comunque da ascrivere a inadempienze della stazione appaltante.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Occorre premettere che, in relazione al contenuto del provvedimento impugnato, lo stesso di fatto non può essere qualificato come “revoca in autotutela” in quanto non si fonda su circostanze fattuali sopravvenute – essendo la situazione in essere pre-esistente – né vengono evidenziati nuovi interessi pubblici ovvero la rivalutazione di un interesse pubblico originariamente considerato.

Il tal caso, la stazione appaltante avrebbe bensì esercitato il potere di annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241 del 1990, giustificato dalla necessità di rimuovere delle criticità che inficiano l’intera procedura di gara, in termini di legittimità originaria.

A prescindere dalla denominazione del provvedimento, risulta evidente che la stazione appaltante abbia agito in autotutela annullando in origine la procedura di affidamento per aver rinvenuto la carenza di alcuni presupposti essenziali per il legittimo avvio della stessa: indisponibilità della proprietà delle aree su cui realizzare il centro di raccolta di rifiuti oggetto dell’affidamento, nonchè mancanza di pareri richiesti dalla legge vigente in materia.

Ciò premesso, le censure sollevate dal ricorrente, ossia che l’amministrazione abbia operato in un momento in cui la revoca in autotutela non era più consentita, dovendosi invece al più disporre il recesso dal contratto con tutte le conseguenze patrimoniali che ne conseguono – non possono essere accolte.

Il Consiglio di Stato ritiene, infatti, legittimo e ammissibile, in presenza di vizi genetici, l’annullamento dell’aggiudicazione anche in caso di sopravvenuta stipulazione del contratto.

“Non è infatti contestabile, in via generale, il potere di annullamento ex officio dell’aggiudicazione in presenza di un’illegittimità significativa, da ciò derivando la caducazione o privazione degli effetti negoziali del contratto, stante la stretta conseguenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto stesso” (cfr Cons. Stato, V, 1° aprile 2019, n. 2123; V, 30 aprile 2018, n. 2601).

Infine, il T.A.R. ricorda che la disposizione sul recesso – art. 123 D.Lgs. 36/2023 – invocata dal ricorrente, nel prevedere il pagamento all’appaltatore dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, opera soltanto qualora venga lasciata impregiudicata la procedura di gara espletata e sul presupposto che l’attività affidata abbia avuto almeno un principio di esecuzione, circostanza che nel caso di specie non si è verificata.

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