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26 Gennaio 2024
Soccorso istruttorio e offerta tecnica – Sentenza TAR Catania del 09.01.2024 nr. 116
Il TAR di Catania si è espresso in risposta al ricorso presentato da un operatore economico contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa in relazione ad una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici. Il ricorrente aveva impugnato l’esclusione, in fase di offerta tecnica, basata sulla non conformità ai requisiti minimi richiesti e sulla mancata presentazione di documentazione ritenuta essenziale, in particolare la certificazione di conformità alla normativa EN 13795, inviata successivamente dopo richiesta di chiarimenti.
Nel caso di specie, la documentazione di gara prescriveva, in relazione al contenuto dell’offerta tecnica, che “per ciascun lotto a cui si partecipa, [l’offerta tecnica] contiene, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei prodotti offerti” e prevedeva, altresì, che “i teli pazienti e copritavolo dovranno essere conformi alla normativa EN 13795 e la conformità alla normativa dovrà essere attestata dalla Ditta con apposita dichiarazione a corredo dell’offerta tecnica, allegando apposita documentazione”.
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Il TAR ha ritenuto, quindi, l’offerta presentata dal concorrente conforme a quanto previsto nella lex specialis, interpretando in senso più ampio la previsione contenuta nel disciplinare di gara.
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Il TAR, nel valutare la questione, ha sottolineato che la documentazione di gara non indicava esplicitamente l’obbligo di produrre uno specifico certificato di conformità alla normativa EN 13795 (come invece richiesto per un’altra certificazione), richiedendo invece espressamente la dichiarazione di conformità alla normativa. Inoltre, il giudice ha sostenuto che la richiesta di chiarimenti, formulata dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura, e oggetto anche di ricorso, aveva unicamente l’intenzione di agevolare l’individuazione della documentazione all’interno dell’offerta tecnica, e non di contestare la mancanza di un requisito essenziale.
Tale previsione, infatti, se interpretata in modo diverso, sarebbe apparsa alquanto irragionevole, imponendo all’impresa partecipante di comprovare il medesimo requisito sia con una autodichiarazione (attestazione soggettiva) che con la produzione della certificazione (verifica oggettiva da parte di un soggetto terzo).
Il TAR ha sottolineato che, in caso di problemi interpretativi della documentazione di gara, il principio del favor participationis dovrebbe guidare l’interpretazione della stessa, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei concorrenti.
In questo contesto si inserisce anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che l’interpretazione del bando e della documentazione di gara deve andare oltre la semplice formulazione letterale, utilizzando un approccio proporzionale e ragionevole, che consenta di comprendere in modo preciso la volontà dell’Amministrazione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 4 aprile 2023, n. 3454).
Il TAR, inoltre, ha respinto l’argomentazione della Stazione Appaltante secondo cui il soccorso istruttorio (di cui all’art. 83, comma 9, D. Lgs.50/2016) era da escludere, sostenendo che la mancata produzione della certificazione di conformità rappresentava una mera incompletezza, e non una carenza strutturale dell’offerta tecnica.
Nel caso specifico, infatti, non si verifica la mancanza di un elemento essenziale dell’offerta tecnica, che non può essere integrato in virtù del principio di immodificabilità dell’offerta, ma ciò che manca è la documentazione aggiuntiva a corredo della stessa, la quale avrebbe solo confermato una circostanza oggettiva e preesistente, già dichiarata dall’operatore economico. Tale autodichiarazione, tra l’altro, è conforme alle prescrizioni della documentazione di gara e non è stata contestata dalla stazione appaltante.
È importante considerare, infine, che l’omissione della certificazione di conformità alla normativa sarebbe da valutare concretamente come un errore del concorrente, dovuto però non ad una sua negligenza, bensì alla formulazione non univoca della documentazione di gara. Tale considerazione è supportata anche dal Consiglio di Stato il quale ha ammesso il recupero di “inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara” mediante soccorso istruttorio (Sezione V, 27 marzo 2020, n. 2146).
La sentenza in esame mette in luce l’importanza di una chiara interpretazione delle clausole di gara per favorire una partecipazione equa e concorrenziale, sottolineando l’esigenza di interpretare la disciplina di gara in modo proporzionale e ragionevole, mirando a garantire la massima partecipazione. La decisione del TAR ha riaffermato il principio del favor participationis e ha evidenziato la necessità di consentire l’integrazione della documentazione prodotta dai concorrenti quando si tratta di mera incompletezza, e non di una carenza essenziale dell’offerta.
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