-
Blog
16 Gennaio 2026
Nell’indicare la manodopera impiegata il concorrente deve indicare anche quella del subappaltatore?

Nella recente storia del settore degli appalti pubblici, il subappalto è sempre stato un elemento di forte tensione normativa e interpretativa: da un lato perché consente una flessibilità organizzativa alle imprese appaltatrici, dall’altro perché rappresenta un punto cruciale di tutela dei lavoratori coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni.
L’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, il cosiddetto “nuovo Codice dei contratti pubblici”, ha cercato di bilanciare esigenze di trasparenza, efficienza e protezione del lavoro con l’esigenza di semplificazione del mercato, ma su un punto chiave – l’indicazione dei costi della manodopera in gara vi è ancora un dubbio interpretativo, sollevato dalla recente giurisprudenza sull’obbligatorietà o meno di indicare tra i costi della manodopera in gara anche quelli del subappaltatore.
La lettura del codice appalti non esplicita chiaramente tale obbligo. Una possibile interpretazione a favore dell’obbligo di dover indicare i costi complessivi della manodopera (quindi anche quelli eventualmente applicati dai subappaltatori) può essere dedotto dall’obbligo da parte dell’appaltatore di corrispondere ai subappaltatori i costi della manodopera e della sicurezza “senza alcun ribasso” rispetto a quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 119 c. 12 del codice.
In altre parole, se la remunerazione delle prestazioni subappaltate non può essere inferiore ai costi del lavoro, appare coerente ritenere che tali costi debbano essere noti e espressi nella fase di gara, offrendo così maggiore trasparenza e tutela ai lavoratori impiegati.
Tuttavia, due recenti sentenze sembrano fornire una interpretazione contraria a tale principio: il TAR Veneto con la sentenza n. 1536/2025 e il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5580/2025 hanno chiarito che i costi della manodopera da indicare nell’offerta sono quelli propri dell’appaltatore, ossia i costi direttamente sostenuti dal concorrente che partecipa alla gara, e non i costi del personale del subappaltatore.
Secondo tali pronunce, la normativa non richiede in modo espresso che i costi della manodopera dei subappaltatori siano separatamente indicati nell’offerta: la verifica della congruità delle prestazioni di lavoro affidate in subappalto e dei relativi costi può e deve avvenire in sede di autorizzazione al subappalto o di esecuzione contrattuale, non nella fase selettiva della gara.
Il Consiglio di stato del giugno 2025, per una gara di servizio di raccolta, trasporto e recupero fanghi non pericolosi (indetta con il precedente codice appalti, d.lgs. 50/2016) dichiara che: “Anche il riferimento ai costi “complessivi” della manodopera .. questo non può che essere relativo al singolo concorrente e non all’offerta complessivamente intesa: diversamente verrebbe meno la stessa possibilità di partecipazione per l’intermediario senza detenzione, se egli dovesse farsi carico, in termini di obblighi dichiarativi, anche di tutti gli adempimenti e delle verifiche facenti capo ai subappaltatori. Ciò è coerente anche con la considerazione per cui l’intermediario in realtà acquista dal subappaltatore un servizio di cui si limita a sostenere il costo – paga cioè un prezzo, non corrisponde una retribuzione – sicché le verifiche in ordine al rispetto della normativa a tutela dei lavoratori addetti a tali prestazioni non può che essere condotta direttamente a carico dei subappaltatori in sede di autorizzazione.”
La sentenza è quindi chiara: gli oneri della manodopera da indicare in gara sono esclusivamente quelli del concorrente e non anche quelli del subappaltatore.
Alcune perplessità relative alla sentenza possono riguardare il fatto che è relativa ad una gara indetta con il precedente codice appalti, in cui il concorrente era tenuto ad indicare solo i “propri” costi della manodopera (art. 95 c. 10 del d.lgs. 50/2016), mentre nella nuova formulazione del codice appalti (art. 108 c. 11 del d.lgs 36/2023) “Nell‘offerta economica l‘operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera ” (non vi è più un esplicito riferimento ai “propri”).
Inoltre, la sentenza fa riferimento ad uno specifico servizio in cui è espressamente prevista una attività di intermediazione.
La seconda sentenza che analizza tale controversia è invece quella del TAR Veneto n. 1536, pubblicata nel settembre 2025 che richiama espressamente la sentenza del consiglio di stato come segue.
Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che “i costi di manodopera da indicare in appalto sono i costi propri dell’appaltatore (secondo l’art. 95 comma 10, del d.lgs. 50/2016 Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera) e, per quanto concerne il subappalto, lo svolgimento di una verifica di coerenza sulla manodopera può avere ad oggetto la manodopera del subappaltatore, ma tale costo non va indicato tra i costi di manodopera dell’appaltatore, e detta verifica viene svolta in sede di autorizzazione. … Una verifica puntuale sui costi del sub-appaltatore, addirittura all’interno dei costi di manodopera propri dell’appaltatore, non è prevista dalla legge e rischia di irrigidire inutilmente il procedimento.
Del resto per quanto concerne i costi della manodopera del subappaltatore, l’obbligo della loro separata indicazione nell’offerta economica non è previsto in modo espresso a livello normativo dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.”
Questo approccio giurisprudenziale potrebbe rispondere a una logica di pragmatismo procedurale: il subappaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione, potrebbe non essere ancora individuato al momento della presentazione dell’offerta, o potrebbe essere soggetto a cambiamenti in corso di procedure complesse. Richiedere la separata indicazione dei costi di manodopera dei subappaltatori in sede di gara potrebbe risultare – secondo i giudici – una prognosi su costi sostenuti da un soggetto diverso dall’offerente, con CCNL e condizioni salariali non ancora fissati al momento dell’offerta.
La questione è sicuramente da ritenersi ancora aperta: da una lettura più rigorosa (come sembrerebbe essere il codice) la manodopera non può essere “scorporata” solo perché è affidata a terzi, dal momento che resta una componente essenziale dell’esecuzione dell’appalto pubblico, e l’indicazione del subappalto in gara potrebbe essere strumentale per eludere un minor importo della manodopera rispetto a quella indicata dalla stazione appaltante.
Alla luce di questi orientamenti, appare chiaro che il tema rimane aperto a ulteriori sviluppi e probabilmente sarà oggetto di ulteriori valutazioni giurisprudenziali o di chiarimenti da parte dell’ANAC o del legislatore. Per ora, l’interpretazione prevalente sembra attenuare l’obbligo dichiarativo in gara, insistendo sulla verifica dei costi della manodopera nella fase di autorizzazione al subappalto e nell’esecuzione piuttosto che nell’offerta economica.
Ti è piaciuto questo articolo?

