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29 Luglio 2022

Anomalia dell’offerta: è legittima l’escussione della garanzia provvisoria?

Anomalia dell’offerta: è legittima l’escussione della garanzia provvisoria?

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 5445 del 30 giugno 2022, si è espresso sulla legittimità dell’escussione della garanzia provvisoria in caso di esclusione dell’operatore economico aggiudicatario per anomalia dell’offerta.

In primo grado l’appellante contestava il provvedimento con cui la stazione appaltante ha annullato l’aggiudicazione disposta in suo favore per aver riscontrato, in sede di riesame, profili di anomalia dell’offerta. La ricorrente in primo grado contestava, inoltre, l’illegittima escussione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante.

Il T.A.R. per il Lazio, Sez. II, con sentenza n.5382 del 7 maggio 2021, respinge il ricorso ritenendo legittimo il provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, in quanto l’offerta presentata è da considerarsi “irrimediabilmente in perdita”. Con riguardo, poi, all’escussione della garanzia provvisoria, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile l’art. 93 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 (“Codice”), in quanto l’annullamento dell’aggiudicazione in autotutela si fonda sull’incongruità dell’offerta formulata dalla ricorrente.

Quest’ultima propone quindi appello al Consiglio di Stato, ribadendo l’illegittima escussione della garanzia provvisoria. L’appellante fa leva sulla disposizione del disciplinare di gara che prevede l’incameramento della cauzione per fatti riconducibili all’affidatario, tra cui rientrano la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipulazione del contratto.

La ritenuta irregolarità dell’offerta, secondo l’appellante, non può essere considerata come “fatto addebitabile al concorrente”, dipendendo da elementi tecnico-economici, che, in quanto tali, non coinvolgono l’affidabilità soggettiva del concorrente.

L’appello è infondato.

La giurisprudenza prevalente ritiene, infatti, che l’incameramento delle somme a titolo di garanzia provvisoria rappresenti una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione a seguito di aggiudicazione, non rilevando eventuali valutazioni circa la non imputabilità colposa della violazione che ha causato l’esclusione.

La funzione della garanzia provvisoria è duplice:

  • responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara, garantendo la serietà e l’affidabilità dell’offerta;
  • precostituire una forma di tutela, a favore della stazione appaltante, per l’eventualità che il contratto di appalto non venga stipulato per fatto riferibile all’aggiudicatario.

In conclusione, nella vicenda in esame trova piena applicazione l’art. 93 comma 6 del Codice, richiamato anche dal disciplinare di gara, secondo cui “la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario, e tra questi fatti vi rientra di certo anche l’esclusione dalla procedura di gara per anomalia dell’offerta accertata dopo l’aggiudicazione in sede di procedimento di riesame.

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