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02 Dicembre 2022
PNRR: efficientamento energetico e Superbonus
Cosa è andato storto e quali sono le modifiche previste dal nuovo esecutivo?
Il tema dell’efficientamento energetico, come noto, è in questo momento al centro dell’agenda politica del nostro Paese.
Secondo le stime del vecchio esecutivo, infatti, gli immobili italiani – pubblici e privati – costituiscono circa la metà dei costi energetici del Paese.
Ecco perché interventi di questo tipo sono fondamentali.
Da un lato perché contribuirebbero a ridurre gli sprechi – economici ed energetici -, dall’altro perché garantirebbero una limitazione degli inquinanti.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a riprova dell’importanza di questo tema, dedica ben €20,31 miliardi a questo tema, considerando anche le risorse provenienti dal fondo Complementare.
La gran parte di queste risorse, pari a €18,5 miliardi (circa il 91% del totale) è stata utilizzata per rifinanziare il cosiddetto “Superbonus”, una misura introdotta per la prima volta nel maggio del 2020 con il Decreto Rilancio (art. 119, DL n. 34/2020).
Si tratta di un’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica degli immobili e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo diverse scadenze a seconda dei soggetti che sostengono le spese.
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Ma come funziona la detrazione?
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Il Superbonus spetta, in quattro quote annuali di pari importo, a condomini e persone fisiche – al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte e professione -, fino al 31 dicembre 2025 nei limiti massimi del: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% per le spese sostenute nel 2024 e 65% per le spese sostenute nel 2025.
Ciò significa, in sostanza, che è lo Stato a coprire interamente il costo degli interventi e che i cittadini – in sede di dichiarazione dei redditi – potranno rientrare delle spese sostenute in un periodo di massimo 5 anni. In alternativa alla detrazione, al fine di aver accesso al sussidio in più breve tempo, si può beneficiare del Superbonus mediante uno dei modi previsti dall’art. 121 del DL 34/2020, ossia come contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Questo significa che banche e altri intermediari finanziari possono anticipare i fondi, andando poi ad esigere il credito al posto del contribuente.
Al momento, secondo i dati di ENEA (l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), le richieste pervenute fino ad oggi sono state circa 223.951 in tutta Italia, di cui 33.318 per i condomini (con una spesa media pari a €582 mila), 121.925 per gli edifici unifamiliari (con una spesa media pari a €113 mila) e 68.703 per unità immobiliari funzionalmente indipendenti (con una spesa media pari a €97 mila). La Regione da cui è pervenuto il numero maggiore di richieste è stata la Lombardia, con crediti di imposta che ammontano a ben €7,41 miliardi. Seguono il Veneto (€4,21 miliardi), il Lazio (€4,16 miliardi) e l’Emilia-Romagna (€3,59 miliardi).
Se da un lato quest’intervento ha avuto indubbiamente effetti positivi per il rilancio del settore edilizio nel nostro Paese, dall’altro non è stato esente da critiche.
La prima è mossa dal fatto che, secondo gli esperti, la rapida ripresa del comparto delle costruzioni ha contribuito a determinare anche una veloce impennata nel prezzo delle materie prime. Inoltre, in alcuni casi, si sono determinate vere e proprie frodi – dall’aumento indiscriminato del costo del lavoro fino al riciclaggio di denaro sporco da parte delle criminalità organizzata.
La maggiore criticità riguarda infatti proprio la cessione del credito. Inizialmente, le banche che acquistavano il credito dai cittadini potevano rivenderlo ad altri clienti o operatori, i quali – a loro volta – potevano rivenderlo a parti terze e così via, senza limiti.
Secondo l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza gli eccessivi passaggi da una società all’altra sono stati spesso effettuati per frodare il fisco.
Sono stati quindi adottati dei correttivi, il più significativo dei quali è contenuto nell’art. 28 del Decreto Sostegni Ter che ha sostanzialmente introdotto il blocco della cessione del credito. Questo ha però inevitabilmente bloccato diversi cantieri, dato che molto spesso i lavori non potevano continuare in assenza degli anticipi da parte delle banche. Una nuova possibilità, seppur limitata, è quindi stata introdotta dall’art. 50 del Decreto Aiuti, grazie a cui è di nuovo possibile per le banche ottenere e cedere il credito a terzi, ma limitatamente ad un solo passaggio.
Un’altra problematica legata al Superbonus da non dimenticare riguarda il fatto che l’importo dei lavori per cui è stata autorizzata la detrazione delle imposte già a luglio eccedeva le risorse stanziate.
Sempre secondo i dati di ENEA, al 31 luglio di quest’anno gli interventi ammessi ammontavano a oltre €43 miliardi di detrazioni fiscali, di contro al totale delle risorse stanziate pari a €33,3 miliardi.
Ci sono ancora dubbi riguardo ai dettagli del programma del nuovo esecutivo sul tema Superbonus.
Quello che è certo è quanto contenuto nel Decreto Aiuti Quater (DL 176/2022).
Il cambiamento più significativo riguarda le spese sostenute per il 2023, per le quali si applicherà un beneficio pari al 90% delle spese sostenute, in luogo del 110% precedentemente previsto.
Questa riduzione non si applicherà su tutti gli interventi, ma verranno fatti salvi quelli per cui è già stata depositata la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) alla data del 25 novembre 2022 o – nel caso dei condomini – a condizione che la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione lavori risulti adottata precedentemente all’entrata in vigore del Decreto. Un’altra importante novità riguarda la proroga per gli immobili unifamiliari, per i quali viene sostituito il termine originariamente fissato del 31 dicembre 2022 con il 31 marzo 2023.
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